Art. 9
In vigore dal 7 nov 2000
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
". - 1. Alle riunioni per la determinazione delle tariffe nazionali per viaggiatori e merci che possono comunque interessare la regione siciliana, partecipa un rappresentante della regione medesima.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-11;296#art-9