Art. 4
In vigore dal 7 nov 2000
1. A totale e definitivo ristoro degli oneri sostenuti dalla regione siciliana e delle mancate entrate relative ai diritti per lo svolgimento delle attività non trasferite, svolte dagli uffici provinciali della motorizzazione nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore deldecreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e la data del 31 dicembre 1999, lo Stato riconosce alla regione un credito di 260 miliardi di lire che sarà contabilizzato in sede di definizione dei rapporti finanziari pregressi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-11;296#art-4