Art. 1

Definizioni

In vigore dal 28 set 2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526; Vista la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; Emana il seguente decreto legislativo: . ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 138, ha disposto (con l'art. 30, comma 7) che "Le disposizioni del decreto legislativo, n. 332 del 2000, relative ai dispositivi di cui all'articolo 110, paragrafi 3 e 4 del regolamento, restano in vigore fino alle date in esso indicate, nella misura necessaria dell'applicazione di tali paragrafi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-08;332#art-1

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