Titolo X

Art. 38

Abrogazioni di norme

In vigore dal 21 giu 2000
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in particolare: a) le parole: "di idrocarburi" al comma 1 dell', l', i commi 1, 2, 3 e 4 dell', le parole: "di coltivazione e di quella", le parole: "contestualmente e" e le parole da: "di concerto" fino alla parola "statali" del comma 9 dell', i commi 1 e 3 dell', i commi 5 e 7 dell', il comma 1 dell', e l' della legge 26 aprile 1974, n. 170; b) l', commi 4 e 5, e l' della legge 10 febbraio 1953, n. 136.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164#art-38

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