Titolo X
Art. 36
Norme transitorie
In vigore dal 28 set 2004
1. Ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas e dell'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella fase di transizione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto emana apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari.
Note all'articolo
- La L. 23 agosto 2004, n. 239 ha disposto (con l'art. 1, comma 49) che al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui al presente articolo, sono differiti al 31 dicembre 2005.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164#art-36