Art. 2
Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123
In vigore dal 27 giu 2000
Modifica dell'articolo 6 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti di cui all', comma 2, lettere a) e b), degli intermediari di cui all', nonché l'elenco dei corrispondenti stabilimenti ed intermediari di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 8, sulle cui domande di riconoscimento le autorità competenti non hanno ancora adottato provvedimenti.".
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui all', comma 2, lettere c), d), e) ed f), nonché l'elenco dei corrispondenti stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 7, sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-21;173#art-2