Art. 1
Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123
In vigore dal 27 giu 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare l' e l'allegato A;
Vista la direttiva n. 1999/20/CE del Consiglio del 22 marzo 1999, che modifica le direttive n. 70/524/CEE, n. 95/53/CE e n. 95/69/CE;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, di attuazione della direttiva n. 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Modifica dell'articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, dopo la lettera b) è aggiunta, infine, la seguente:
"b-bis) entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco degli stabilimenti di cui all', comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), e degli intermediari di cui all' sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-21;173#art-1