Art. 3
Determinazione delle tariffe e delle modalità di pagamento
In vigore dal 27 giu 2000
1. Le tariffe per il riconoscimento degli stabilimenti di cui all', commi 1 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, come modificato dal presente decreto, e le relative modalità di versamento, sono fissate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-21;172#art-3