Art. 1

Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

In vigore dal 27 giu 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l', commi 2 e 4; Vista la direttiva 98/92/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica le direttive 70/524/CEE e 95/69/CE; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, di attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000; Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Modifica dell' del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 1. All' del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 123, il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 5, nonché quelle per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8 sono a carico dei richiedenti sulla base del costo del servizio reso da calcolare secondo le voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione dei singoli casi si può ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purchè congruamente motivati.". 2. All' del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "12-bis. Le regioni e province autonome redigono una relazione, nella quale precisano le tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed il metodo applicato per calcolarle sulla base delle voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione del singoli casi si può ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purchè congruamente motivati. La predetta relazione è trasmessa al Ministero della sanità entro il 14 ottobre 2000. 12-ter. Il Ministero della sanità, raccolti tutti i dati relativi alle tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed ai metodi applicati per il loro calcolo, li trasmette alla Commissione europea entro il 14 dicembre 2000.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-21;172#art-1

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