Capo II
Art. 8
Prova preliminare
In vigore dal 23 giu 2000
1. Qualora sia necessario a causa dell'alto numero dei concorrenti, l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici è preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto dell'esame.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-21;146#art-8