Capo II
Art. 10
Dimissione dal corso
In vigore dal 25 feb 2026
1. Sono dimessi dai corsi di cui all' coloro che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) durante la frequenza del corso previsto dall', comma 1, sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero per più di centottanta giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile. I tempi sono ridotti per la metà per il corso previsto dall', comma 2.
1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.
2. Gli allievi commissari e i vice commissari, la cui assenza rispettivamente oltre i centottanta ed i novanta giorni, è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di congedo obbligatorio di maternità è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il rispetto della disciplina di cui all' del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati dal direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore generale della formazione.
5. Salvo quanto previsto dall', comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari.
Note all'articolo
- Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 7-bis) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 10, comma 1, lettera e), ultimo periodo, del predetto decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-21;146#art-10