Titolo I

Art. 4 ter

Cumulo

In vigore dal 1 mag 2019
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185#art-4-ter

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