Art. 10 quater
Risorse finanziarie disponibili
In vigore dal 21 ago 2014
1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all', comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185#art-10-quater