Art. 7
In vigore dal 7 giu 2000
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è aggiunto il seguente:
"Art. 8-bis (Consultazione delle rappresentanze del personale). - 1.
Le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER di cui all' sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Bianco, Ministro dell'interno
Mattarella, Ministro della difesa
Visco, Ministro delle finanze
Diliberto, Ministro della giustizia De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-31;129#art-7