Art. 4
In vigore dal 7 giu 2000
1. L' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente:
" (Forze armate). - 1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all', comma 2, riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all', comma 2, individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-31;129#art-4