Titolo V

Art. 24

Abrogato

Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18

In vigore dal 1 gen 2027
1. L'ottavo comma dell' della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell' o fa uso di essi allorchè siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell' o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74#art-24

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