Titolo V

Art. 23

Abrogato

Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di finanza

In vigore dal 1 gen 2027
1. Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 33, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74#art-23

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