Art. 2

Disposizioni applicabili

In vigore dal 5 mag 2000
1. Fermo restando che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, in conformità delle disposizioni comunitarie ivi comprese quelle contenute nell'allegato, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero (SACE) istituito dall' del predetto decreto (in prosieguo: "l'assicuratore"), si attiene, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e attività rientranti nel campo d'applicazione previsto all', ai principi comuni definiti dall'allegato stesso. 2. Qualora il Consiglio dell'Unione europea dovesse modificare modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico relative ai principi comuni di cui al comma 1, l'adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie è disposto dal CIPE mediante propria delibera. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Toia, Ministro per le politiche comunitarie Fassino, Ministro del commercio con l'estero Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;95#art-2

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Disposizioni applicabili (Art. 2 Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine.) — Testo vigente | Portale Normativo