Art. 1

Campo d'applicazione

In vigore dal 5 mag 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25; Vista la direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine; Vista la decisione 73/391/CE del Consiglio del 13 dicembre 1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari, e successive modifiche; Vista la decisione 82/854/CE del Consiglio del 10 dicembre 1982, relativa al regime applicabile nei settori delle garanzie e dei finanziamenti all'esportazione, a talune subforniture in provenienza da altri Stati membri o da Paesi non membri delle Comunità europee; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170; Vista la deliberazione 9 giugno 1999, n. 93/99, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), concernente operazioni e categorie di rischi assicurabili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente decreto legislativo: Campo d'applicazione 1. Il presente decreto si applica alle garanzie assicurative e fideiussorie concesse direttamente o indirettamente per conto o con il sostegno dello Stato, per operazioni relative all'esportazione di merci o servizi di origine dello Stato, quando siano destinate a Paesi fuori dall'Unione europea e finanziate con crediti acquirente o con crediti fornitore oppure regolate in contanti, che implichino un periodo di rischio totale di durata pari o superiore a due anni, vale a dire il periodo di rimborso compresa la durata di fabbricazione. 2. Il presente decreto non si applica alla garanzia per fideiussioni prestate a garanzia di offerte, a fronte di quote di pagamenti anticipati, a fini di buona esecuzione e in sostituzione di trattenute a garanzia. Esso non si applica, inoltre, alla copertura di rischi relativi ad attrezzature e materiali di costruzione utilizzati localmente per l'esecuzione del contratto commerciale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;95#art-1

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Campo d'applicazione (Art. 1 Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine.) — Testo vigente | Portale Normativo