Art. 14 sexies

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entità terze riconosciute

In vigore dal 19 mar 2016
1. Gli organismi notificati, le entità terze riconosciute e gli ispettorati degli utilizzatori informano il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato; b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica; c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità; d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 2. Gli organismi notificati, le entità terze riconosciute e gli ispettorati degli utilizzatori forniscono agli altri organismi notificati a norma della direttiva attuata con il presente decreto, le cui attività di valutazione della conformità sono simili o coprono le stesse attrezzature a pressione, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità. 3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e coordinamento tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma della direttiva attuata con il presente decreto ed ai lavori del relativo gruppo settoriale o dei relativi gruppi settoriali di organismi notificati.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-14-sexies

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Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entità terze riconosciute (Art. 14 sexies ((Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione)).) — Testo vigente | Portale Normativo