Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modificazioni
In vigore dal 13 apr 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAù
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista la direttiva 97/76/CE, del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 537 e successive modificazioni
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
"d) essere accompagnati durante il trasporto dalla documentazione di cui all'articolo 5.";
b) all'allegato B, capitolo V, punto 4, è aggiunta la seguente lettera:
"e) l'impiego di amido o di proteine di origine animale o vegetale per usi diversi da quello tecnologico in connessione con la denominazione commerciale.";
c) all'allegato C, il capitolo III è sostituito dal seguente:
"Capitolo III
Condizioni di produzione, immissione sul mercato e importazione di
stomaci, vesciche e budella lavati, salati o essiccati e/o riscaldati.
Oltre alle condizioni menzionate nell'allegato A e nel capitolo II dell'allegato B, gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomaci, vesciche e budella debbono rispettare le seguenti condizioni:
1) le materie prime devono provenire da animali che, dopo le ispezioni ante mortem e post mortem, sono stati giudicati idonei al consumo umano;
2) i prodotti che non possono essere mantenuti a temperatura ambiente debbono essere immagazzinati fino al momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine; in particolare, i prodotti che non sono nè salati nè essiccati debbono essere mantenuti a una temperatura inferiore a 3oC;
3) le materie prime debbono essere trasportate dal macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti ed eventualmente refrigerate in funzione del tempo trascorso tra la macellazione e la raccolta delle materie prime. I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto;
4) deve essere previsto un locale per il magazzinaggio del materiale di confezionamento e di imballaggio;
5) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine;
6) l'impiego di legno è vietato; tuttavia, è autorizzato l'uso di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti i prodotti in questione.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;71#art-1