Art. 2
Riferimenti
In vigore dal 13 apr 2000
1. I riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, sono sostituiti con il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Toia, Ministro per le politiche
comunitarie
Bindi, Ministro della sanità
Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
>bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non può avvenire se non con
determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria
1998) prevede che con decreto legislativo, da emanarsi
entro il 27 febbraio 2000, vengano emanate disposizioni per
dare attuazione alla direttiva 97/76/CE, che modifica la
direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto
riguarda le norme applicabili alle carni macinate e ai
prodotti a base di carne.
- La direttiva 97/76/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 25
del 16 gennaio 1998.
- La direttiva 77/99/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 26
del 31 gennaio 1977.
- La direttiva 72/462/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L
302 del 31 dicembre 1972.
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, concerne:
"Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi
sanitari in materia di produzione e commercializzazione di
prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine
animale".
Note all':
- Per quanto concerne il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 537, ved. note alle premesse. Il comma 3
dell'art. 4, come modificato dal presente decreto recita:
"3. Gli altri prodotti di origine animale devono:
a) essere preparati nel rispetto delle condizioni
specifiche previste dall'allegato C;
b) essere sottoposti all'autocontrollo di cui
all'art. 7 ed al controllo conformemente all'allegato B,
capitolo IV;
c) essere preparati in stabilimenti riconosciuti
conformemente all'art. 8, per i quali sussistano requisiti
previsti dall'allegato A e controllati conformemente
all'art. 12;
d) essere accompagnati durante il trasporto dalla
documentazione di cui all'art. 5".
- L'allegato B reca: "condizioni speciali per i
prodotti a base di carne".
- Il punto 4 del capitolo V, come modificato dal
presente decreto, recita:
"4. Oltre a quanto prescritto dal decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, sul confezionamento o
sull'etichetta dei prodotti a base di carne devono
figurare, in modo visibile e leggibile, le seguenti
indicazioni:
a) qualora non risulti chiaramente dalla
denominazione commerciale del prodotto, o dall'elenco degli
ingredienti conformemente al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, la specie o le specie animali da cui le carni
sono state ottenute;
b) una dicitura che consenta d'identificare un
quantitativo di prodotti ottenuti in condizioni
tecnologiche analoghe e tali da presentare gli stessi
rischi; tale dicitura può consistere nella menzione della
data di scadenza, ovvero della data di preparazione o del
termine minimo di conservazione espressi in giorno, mese ed
anno;
c) per gli imballaggi dei prodotti non destinati al
consumatore, di cui all'art. 17, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la data di
preparazione o un codice che possa essere interpretato dal
destinatario e dall'autorità competente e che ne consenta
l'individuazione; tali dati possono in alternativa essere
indicati secondo le modalità previste dal comma 2
dell'art. 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109;
d) la denominazione commerciale seguita dal
riferimento alla norma o legislazione nazionale, qualora
esistente, che l'autorizza;
e) l'impiego di amido o di proteine di origine
animale o vegetale per usi diversi da quello tecnologico in
connessione con la denominazione commerciale".
- L'Allegato C riguarda le norme specifiche di igiene
per la fabbricazione di altri prodotti di origine animale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;71#art-2