Capo I

Art. 8

Retribuzioni di ragguaglio

In vigore dal 16 mar 2000
1. All'articolo 30 il quarto comma del testo unico è sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-23;38#art-8

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Retribuzioni di ragguaglio (Art. 8 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.) — Testo vigente | Portale Normativo