Capo I
Art. 8
Retribuzioni di ragguaglio
In vigore dal 16 mar 2000
1. All'articolo 30 il quarto comma del testo unico è sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-23;38#art-8