Capo I
Art. 7
Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari
In vigore dal 16 mar 2000
1. Le tariffe di cui all' si applicano anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. In caso di insussistenza dell'ultima condizione indicata nell', comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell'INAIL, di un premio integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute dall'Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del premio integrativo è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-23;38#art-7