Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 12 mar 2010
1. I titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale i quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver di fatto assolto, nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla funzione equivalente a quella prevista per il consulente, possono richiedere al Ministero dei trasporti e della navigazione il rilascio di un certificato provvisorio che consentirà di continuare ad assolvere la funzione di consulente esclusivamente presso l'impresa di cui essi sono titolari o dipendenti.
2. I titolari del certificato provvisorio, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono conseguire il certificato di formazione professionale di cui all', presentando la relativa domanda con le modalità ed entro i termini fissati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Toia, Ministro per le politiche comunitarie
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Dini, Ministro degli affari esteri Bianco, Ministro dell'interno
Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) che e' abrogato il "decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-04;40#art-7