Art. 6
S a n z i o n i
In vigore dal 12 mar 2010
1. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all', comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni.
2. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all', commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni.
3. Il consulente che viola le disposizioni di cui all', commi 1, 2 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodicimilioni.
4. Il consulente che viola le disposizioni di cui all', commi 3 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni.
5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è affidata agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, sono irrogate dal prefetto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) che e' abrogato il "decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-04;40#art-6