Titolo I
Art. 9
Partecipazione ad organismi di investimento collettivo mobiliare di diritto estero
In vigore dal 15 gen 2000
1. All'articolo 42, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.".
2. La disposizione di cui al presente articolo si applica a decorrere dai redditi di capitale divenuti esigibili a decorrere dal 1o luglio 2000.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-23;505#art-9