Titolo I

Art. 9

Partecipazione ad organismi di investimento collettivo mobiliare di diritto estero

In vigore dal 15 gen 2000
1. All'articolo 42, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.". 2. La disposizione di cui al presente articolo si applica a decorrere dai redditi di capitale divenuti esigibili a decorrere dal 1o luglio 2000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-23;505#art-9

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Partecipazione ad organismi di investimento collettivo mobiliare di diritto estero (Art. 9 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente.) — Testo vigente | Portale Normativo