Titolo IV

Art. 14

In vigore dal 15 gen 2000
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23, comma 3: 1) nel terzo periodo, le parole: "dell'1 per cento mensile" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento mensile"; 2) il quinto periodo è soppresso; b) all'articolo 24: 1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti."; 2) il comma 2 è abrogato. 2. La disposizione di cui alla lettera a), numero 1), si applica a decorrere dai versamenti concernenti le operazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1999; le disposizioni di cui alla stessa lettera a), numero 2), ed alla lettera b) si applicano ai compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-23;505#art-14

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