Art. 7
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva
In vigore dal 5 feb 2000
1. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a verificare periodicamente, e almeno annualmente, le disposizioni introdotte dai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-26;532#art-7