Art. 10
Comunicazione del lavoro notturno
In vigore dal 5 feb 2000
1. Il datore di lavoro informa per iscritto la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, competente per territorio, con periodicità annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui all'. Resta fermo quanto previsto dall' del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-26;532#art-10