Art. 3

In vigore dal 24 dic 1999
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con i provvedimenti legislativi attuativi dei relativi statuti possono essere introdotte modifiche delle tabelle relative alle regioni a statuto speciale, allegate al presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di individuazione delle autostrade e dei trafori. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per gli affari regionali Micheli, Ministro dei lavori pubblici Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;461#art-3

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