Art. 2
In vigore dal 24 dic 1999
1. Le strade già appartenenti al demanio statale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale individuata ai sensi dell' sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, sono fatte salve le esigenze connesse all'esercizio delle competenze nelle materie di cui all', comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;461#art-2