Titolo II

Art. 17

Norme finali e transitorie

In vigore dal 18 dic 1999
1. Gli enti di cui agli possono stipulare, per lo svolgimento delle proprie attività, convenzioni con enti pubblici e privati e contratti professionali con esperti del settore. 2. Agli enti predetti si applicano le disposizioni indicate nell', intendendosi il CNR sostituito con ciascun ente e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con il Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente decreto, restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite, gli organi previsti dal previgente ordinamento. 4. La nomina dei componenti dei suddetti organi deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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Norme finali e transitorie (Art. 17 Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo