Titolo II

Art. 16

Statuto e regolamenti

In vigore dal 18 dic 1999
1. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il consiglio di amministrazione degli enti di cui agli , delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità ed il regolamento di organizzazione e funzionamento, con il quale è definita anche la dotazione organica del personale. 2. Lo statuto e i suddetti regolamenti sono trasmessi al Ministero, per l'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni senza osservazioni detti atti si considerano approvati. 3. La dotazione organica del personale è deliberata dal consiglio di amministrazione e approvata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. In caso di mancata delibera, nel termine di cui al comma 1, dello statuto e dei regolamenti, il Ministro nomina un commissario con l'incarico di provvedere alla redazione degli atti mancanti. 5. Fino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;454#art-16

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Statuto e regolamenti (Art. 16 Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo