Art. 7

Modifiche all'articolo 47

In vigore dal 15 dic 1999
1. All'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunti i seguenti commi: " 3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunquegenere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo. 4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell' e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo. 5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali,in conformità con l' della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali. 6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento delleattività di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente. 7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delleattività relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;443#art-7

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