Art. 2
Modifiche all'articolo 19
In vigore dal 15 dic 1999
1. All' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 è abrogato;
b) al comma 12, le parole: "in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo" sono sostituite con le parole: "in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;443#art-2