Art. 5

Cose di interesse artistico e storico

In vigore dal 15 dic 1999
1. Ai beni di cui agli , e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, appartenenti alla Mostra d'oltremare S.p.a. si applicano, nei quattro anni successivi alla costituzione della società stessa, le disposizioni previste per le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica. 2. Entro dodici mesi dalla costituzione della Mostra d'oltremare S.p.a., gli amministratori presentano l'elenco delle cose di cui all'articolo l della legge 1 giugno 1939, n. 1089. La comunicazione dell'elenco, per le cose ivi comprese, tiene luogo della notifica prevista dall' della medesima legge. Si applicano le disposizioni di cui allo stesso . 3. Entro due anni dalla ricezione dell'elenco, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla società le cose indicate che non rivestono interesse particolarmente importante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-20;442#art-5

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