Art. 4
Personale
In vigore dal 15 dic 1999
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società Mostra d'oltremare S.p.a. è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
2. Al personale dell'E.A.M.O., previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera s), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 3 febbraio 19 93, n. 29, e successive modificazioni.
3. Dalla data di trasformazione di cui all'articolo l ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'E.A.M.O. compete il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, indipendentemente dal regime applicabile al rapporto di lavoro precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-20;442#art-4