Art. 5

In vigore dal 23 ott 1999
1. Il comma 2 dell' del decreto legislativo 11 febbraio1998, n. 32, è sostituito dal seguente: " 2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.". 2. All', comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "ufficio tecnico erariale" sono sostituite dalle seguenti: "ufficio tecnico di finanza". 3. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la parola: "semestrali" è sostituita dalla seguente: "annuali". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 settembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Micheli, Ministro dei lavori pubblici Russo Jervolino, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-08;346#art-5

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