Art. 3

In vigore dal 23 ott 1999
1. I comuni che non hanno ancora provveduto a sottoporre gli impianti esistenti alla verifica di compatibilità di cui all', comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 1998, devono provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ferme restando le prescrizioni in tema di prevenzione incendi, la verifica riguarda tutti gli impianti di distribuzione carburanti ed attiene al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 2. La comunicazione delle risultanze delle verifiche e la presentazione e attuazione dei piani di chiusura e smantellamento, ovvero di adeguamento, deve avvenire con le modalità e nei termini previsti dall', comma 5, e dall', comma 2, del decreto legislativo n. 32 del 1998.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-08;346#art-3

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