Art. 1
Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento".
In vigore dal 22 ott 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento".
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3, dopo le parole: "i posti vacanti e disponibili sono riservati" sono inserite le seguenti: "ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Nelle scuole materne situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine la legge provinciale prevede che nelle predette scuole, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità è riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi secondo le modalità stabilite dalla medesima legge provinciale.".
2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 settembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-08;344#art-1