Art. 1 · Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento".

Art. 1

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Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento".

In vigore dal 22 ott 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: . Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento". 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3, dopo le parole: "i posti vacanti e disponibili sono riservati" sono inserite le seguenti: "ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale"; b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Nelle scuole materne situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine la legge provinciale prevede che nelle predette scuole, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità è riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi secondo le modalità stabilite dalla medesima legge provinciale.". 2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667, è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 settembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-08;344#art-1