Art. 8
Presidente del CONI
In vigore dal 11 feb 2004
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
2. Il presidente è eletto dal Consiglio nazionale.
3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.
3-bis. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate.
3-ter. Il presidente è eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;242#art-8