Art. 8

Presidente del CONI

In vigore dal 11 feb 2004
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto. 2. Il presidente è eletto dal Consiglio nazionale. 3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica. 3-bis. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. 3-ter. Il presidente è eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI; b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali; c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;242#art-8

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