Art. 11

Collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 11 feb 2004
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il decreto di nomina del collegio dei revisori dei conti prevede altresì la nomina di due componenti supplenti. 2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;242#art-11

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