Art. 1

Comitato olimpico nazionale italiano

In vigore dal 13 ago 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli , comma 1, lettera b), e 14; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Ravvisata l'esigenza di operare il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'ente; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59; Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 luglio e del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Comitato olimpico nazionale italiano 1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;242#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo