Art. 3
Regolarizzazione dei versamenti
In vigore dal 19 ago 1999
1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle imposte e delle ritenute di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i cui termini sono scaduti alla data del 21 giugno 1999, possono essere regolarizzati entro il mese di ottobre 1999, applicando gli interessi calcolati al tasso legale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-21;259#art-3