Art. 2

Disposizioni integrative della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi

In vigore dal 19 ago 1999
Disposizioni integrative della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 20, comma 1: 1) nella lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;"; 2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: " f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione: 1) delle plusvalenze di cui alla lettera cbis) del comma 1, dell'articolo 81, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; 2) delle plusvalenze di cui alla lettera cter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; 3) dei redditi di cui alle lettere cquater) e c- quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;"; b) nell'articolo 42, comma 1, quarto periodo, la parola: "prezzi" è sostituita dalla seguente: "corrispettivi"; nel medesimo comma, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati."; c) nell'articolo 81, è aggiunto il seguente comma: "1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere cter), cquater) e cquinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso."; d) nell'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6."; 2) al comma 9, nel primo periodo, le parole da: "un fattore di rettifica" fino a: "del momento di pagamento dell'imposta" sono sostituite dalle seguenti "gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonché del momento di pagamento della stessa"; allo stesso comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati nel periodo di imposta precedente.". 2. Nel comma 1, dell'articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: " a), anche se rappresentati da certificati di deposito" sono sostituite dalle seguenti: " a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali". 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1999. 4. Per le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri redditi realizzati, nonché per i redditi di capitale divenuti esigibili, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme o i valori assunti a riferimento per l'applicazione delle imposte sostitutive o per le ritenute dovute per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1, sono indicate nella dichiarazione dei redditi. L'imposta sostitutiva e le ritenute sono versate entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo. 5. In deroga alle disposizioni del comma 4, le imposte sostitutive e le ritenute sono liquidate dagli intermediari di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, su opzione del contribuente da esercitare entro il mese di novembre 1999. Gli intermediari prelevano le somme necessarie al versamento entro il mese di dicembre 1999 e ne effettuano il versamento entro il medesimo termine di versamento delle imposte applicate nel mese di dicembre 1999. Gli intermediari effettuano i disinvestimenti necessari per il versamento delle imposte, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il mese di dicembre 1999. In tal caso, non sussistono gli obblighi di comunicazione all'Amministrazione finanziaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-21;259#art-2

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