Art. 8

In vigore dal 30 giu 1999
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Al fine di meglio radicare l'attività della SACE nell'ambito territoriale previsto dall', comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potrà avvalersi - tramite accordo o convenzione - della FINEST come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, così come indicato dal comma 3 dell'articolo 24 del presente decreto.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 maggio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro del commercio con l'estero Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-27;170#art-8

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