Art. 7
In vigore dal 30 giu 1999
1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è sostituito dal seguente:
" 2. La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppressa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto. Gli organi dell'Istituto svolgono tutte le attività e gli adempimenti connessi alla soppressione della Sezione.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-27;170#art-7