Art. 6

Collegio sindacale

In vigore dal 5 giu 1999
1. Il controllo sulla gestione della società è effettuato da un collegio sindacale la cui composizione è prevista dallo statuto. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il collegio è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti nominati dall'assemblea della società nella sua prima convocazione, in conformità all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-11;141#art-6

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